IMU

Data di pubblicazione:
09 Marzo 2021

IMU

CHI DEVE PAGARE

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, fatte salve le ipotesi di esclusione ed esenzioni previste dalla legge.

Il tributo deve essere versato dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, (Magazzini e locali di deposito) C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

NOVITA’

Residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia: riduzione 50% dell’imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto, si ottiene applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

160 immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10

140 immobili in cat. B – C3 – C4 – C5

 80 immobili in cat. D5 e A10

  1. mmobili in cat. D escluso D5

 55 immobili in cat. C1

RIDUZIONI

COMODATO:

La Legge n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento IMU: la base imponibile è ridotta del 50%.

Richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.

FABBRICATI D’INTERESSE STORICO ARTISTICO ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n.42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%.

Richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.

AREE FABBRICABILI: Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’ imposizione.

Richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.

TERRENI: per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. I suddetti coltivatori diretti, IAP, titolari di società agricole, devono presentare apposita dichiarazione Imu. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU nei termini, è possibile sanare la violazione, avvalendosi dell'istituto giuridico del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione Imu tardiva.

 b)          ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

  1. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

    d)        ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

 

Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.

 

COME E QUANDO SI PAGA

PRIMA RATA DI ACCONTO (versamento entro il 16/06/2023)

In base all’art. 1 comma 762 della legge n. 160/2019 l’imposta dovuta in acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno

SECONDA RATA DI SALDO (versamento entro il 18/12/2023)

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio.

I Codici per il versamento

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

COMUNE

STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze

3912

 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati  rurali ad uso strumentale

3913

 

IMU - imposta municipale propria per terreni

3914

 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916

 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato

 

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento comune

3930

 

In allegato modello F_24.

 

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